Il “caso” Fedez e il diritto di cronaca

Il rapper Fedez durante la registrazione della telefonata - Screenshot da Twitter
di SARA SPIMPOLO

URBINO – Nella polemica scatenata dalle parole di Fedez sul palco del Concertone del Primo maggio, un dettaglio “legale”, che poi dettaglio non è, ha destato un interrogativo la cui risposta non sembra ancora totalmente chiara: poteva Fedez pubblicare sui social la telefonata con gli organizzatori del concerto e la dirigente Rai Ilaria Capitani, senza il consenso delle persone intervenute nella conversazione? Il tema è complesso e ha a che fare con la libertà di pensiero e col diritto di cronaca, anche se Fedez non è un giornalista. Diversi professionisti di privacy e informazione stanno provando a dare la loro interpretazione.

È lecito registrare, non (sempre) divulgare

La legge dice che registrare, all’insaputa dell’interlocutore, una telefonata alla quale si partecipa, è lecito. È invece illegale pubblicarla senza il consenso di tutti coloro che vi hanno partecipato, ma anche in questo la legge ammette delle deroghe. Il diritto all’informazione, per esempio, prevale rispetto alla tutela della privacy quando sono in gioco questioni di interesse pubblico, un criterio che riguarda gli operatori dell’informazione, cioè i giornalisti. È il motivo per cui non è in discussione la liceità della pubblicazione della telefonata da parte dei giornali, che si richiamano al diritto di cronaca.

Questo discorso vale anche per i non giornalisti come Fedez? La questione è più complicata di quel che sembra. Senza dubbio il cantante non è un operatore dell’informazione, ma, secondo le interpretazioni della maggior parte degli esperti, difendeva in questo caso un diritto di espressione e di opinione. Tuttavia non è chiaro in che modo questo possa bilanciarsi con il diritto alla privacy dei suoi interlocutori. Va tenuto conto, inoltre, che Fedez ha pubblicato la registrazione (una prima versione, tagliata) su Twitter dopo che la Rai aveva smentito le sue parole. Dal palco, il cantante infatti aveva parlato di tentativo di censura.

Diritto di cronaca anche per il rapper

Secondo il professor Carlo Magnani, docente di diritto dell’università di Urbino, Fedez ha esercitato un “legittimo diritto di libera informazione e di cronaca”, e depone a suo favore anche il fatto che il cantante abbia postato la telefonata per “difendere se stesso” dopo essere stato smentito dalla Rai in merito ai contenuti della telefonata stessa, da Fedez esplicitati sul palco del primo maggio. “In base all’articolo 617 septies del Codice penale – ha spiegato Magnani al Ducato – per essere perseguiti penalmente per la diffusione di una registrazione, deve esserci l’intenzione di danneggiare l’altra persona con la diffusione. Intenzione che, in questo caso, non c’è”.

Si deve tener conto, inoltre, del fatto che Ilaria Capitani, la vicedirettrice di Rai 3 intervenuta nella conversazione con Fedez, “è un soggetto pubblico, e in quanto tale il suo diritto di privacy è attenuato” dice ancora Magnani. In merito al punto principale del dibattito, cioè la questione se Fedez possa o meno godere del diritto di cronaca, il professore chiarisce che “le interpretazioni giurisprudenziali tendono a estendere il diritto di cronaca anche ai non giornalisti”, rapper compresi.

Libertà di opinione e di pensiero

È intervenuto nel dibattito anche l’ex Garante della privacy Antonello Soro, secondo il quale “il tema è controverso”. “Se Fedez fosse un operatore dell’informazione, ci muoveremmo dentro una consolidata interpretazione che fa prevalere il diritto all’informazione quando sono in gioco questioni di interesse pubblico rispetto alla tutela della privacy – ha dichiarato Soro ad Adnkronos – In questo caso specifico Fedez non è un operatore dell’informazione, e questo pone questioni più complesse: lui esprime le sue opinioni e c’é un diritto di libertà di opinione che va tutelato, d’altra parte non è detto che la tutela di questo diritto sia capace di bilanciare la lesione del diritto di chi è stato registrato in modo unilaterale”.

Per Guido Scorza, giurista e componente del collegio del Garante della privacy, “il giudizio non può essere semplificato”. Scorza, che ha affidato al Giornale il suo punto di vista sulla vicenda, ha spiegato che “il codice della privacy ammette deroghe alla privacy in riferimento all’attività che si sta compiendo (cioè la difesa della libertà di informazione e di manifestazione del pensiero, ndr) non a chi la compie”. Secondo questa interpretazione non ha quindi rilevanza l’identità professionale di chi pubblica la telefonata, quanto le finalità della pubblicazione.

Scorza ha introdotto poi un altro elemento di controversia, quello della possibile manipolazione della telefonata: “La registrazione pare pianificata – ha detto – ma se è stata manipolata, anche solo omettendo qualche parte, in modo non fedele al vero senso della conversazione, allora cambia tutto”. Il contesto, insomma, conta. Un punto su cui è d’accordo anche Carlo Magnani, che però ci tiene a precisare che “potrebbe cambiare tutto a sfavore o a favore di Fedez”, in quanto non è detto che omettere delle parti costituisca uno svantaggio per la controparte Rai.

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